(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 33 del 5 agosto 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421); Vista la legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualita' e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento); Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta dell'8 luglio 2016; Considerato quanto segue: 1. E' necessario prevedere un nuovo sistema di accreditamento in grado di cogliere le modifiche introdotte nel servizio sanitario regionale con le leggi regionali n. 28/2015 e n. 84/2015; 2. E' necessario identificare uno strumento diverso dal regolamento in grado di cogliere le innovazioni e la dinamicita' dei nuovi modelli sanitari e, al contempo, di rispondere alle continue evoluzioni sanitarie che hanno quale obiettivo la tutela della salute e la centralita' del paziente; 3. Per soddisfare le citate esigenze di dinamicita' occorre creare un nuovo modello di accreditamento che sposti la definizione degli ulteriori requisiti, piu' attinenti ai processi aziendali e clinici, in specifici atti della Giunta regionale; 4. Ne consegue, percio', la necessita' di inserire nella legge regionale la possibilita' di individuare i requisiti necessari alla definizione ed alla individuazione dei percorsi assistenziali attraverso appositi atti della giunta regionale; 5. E' opportuno prevedere, nel percorso di revisione delle procedure, momenti e sedi di confronto con le organizzazioni sindacali; 6. Inoltre, e' necessario prevedere una articolazione piu' complessa oggetto dell'accreditamento che non sia piu' circoscritto alla sola struttura organizzativa funzionale ma che focalizzi l'attenzione sul percorso assistenziale; 7. E' necessario per la garanzia della sicurezza delle strutture dove vengono erogate prestazioni sanitarie prevedere nel regolamento l'individuazione delle «dimensioni» necessarie alla «governance» della qualita' e sicurezza delle cure nelle quali trovano collocazione i requisiti necessari al nuovo sistema di autorizzazione ed accreditamento regionale; 8. Rimane in regolamento l'individuazione dei requisiti necessari all'autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonche' l'individuazione dei requisiti organizzativi di livello aziendale necessari per l'accreditamento; 9. E' prevista l'istituzione di un elenco di professionisti per la verifica dei requisiti necessari all'autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private, introducendo una nuova modalita' di scelta delle figure coinvolte nel processo che consenta una regia regionale finalizzata, anche, alla omogeneizzazione delle modalita' di verifica sul territorio regionale; 10. E' opportuno stabilire un termine di validita' del provvedimento di verifica positiva di compatibilita' rispetto al fabbisogno regionale; 11. La previsione del gruppo tecnico regionale di verifica di cui all'art. 22 non comporta ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio regionale rispetto a quelli previsti dalla legge regionale n. 51/2009. Approva la presente legge: Art. 1 Modifiche al preambolo della legge regionale n. 51/2009 1. Il punto 11 del considerato del preambolo della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualita' e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento) e' sostituito dal seguente: «11. E' necessario prevedere un nuovo sistema di governo dei processi di qualita' costituito da un organismo, con funzioni di orientamento del sistema e di consulenza scientifica, e da due organismi con funzioni di verifica e valutazione delle strutture autorizzate e accreditate in posizione di autonomia tecnico-scientifica». 2. Il punto 14 del considerato del preambolo della legge regionale n. 51/2009 e' abrogato.